Approvato dall’Assemblea dei soci SIN il 15 maggio 2008
ART. 1 – DENOMINAZIONE E DURATA
E' costituita un'Associazione culturale e scientifica denominata "Societa' Italiana di Neonatologia, affiliata alla Società Italiana di Pediatria".
La denominazione puo' essere spesa anche nella forma abbreviata SIN.
La Societa' SIN ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.
Nell'ambito del presente statuto l'associazione e' anche individuata con il termine di "Societa'" e gli associati anche con il termine di "soci".
ART. 2 – SEDE
La SIN ha sede in Milano, Via Libero Temolo n. 4. Il Consiglio Diettivo, con la maggioranza dei due terzi dei componenenti, puo' trasferire la sede dell'Associazione in luogo diverso,
modificando il presente articolo dello statuto.
ART. 3 – OGGETTO SOCIALE FINALITA' ED OBIETTIVI
La SIN e' apolitica, non ha scopo di lucro ne' diretto ne' indiretto, ne' svolge alcuna attivita' di tutela sindacale dei suoi associati in modo diretto o indiretto. La SIN non
esercita attivita' imprenditoriali, ne' partecipa ad esse, fatta eccezione per iniziative necessarie alle attivita' di formazione continua e di ricerca scientifica.
In particolare la SIN si propone di:
a) favorire e promuovere la ricerca, la divulgazione scientifica, la didattica e l'assistenza nell'ambito della Neonatologia, intesa quale disciplina che si occupa del neonato sano e
patologico, ivi inclusa l'emergenza, la terapia intensiva neonatale, il trasporto del neonato ed il follow-up;
b) favorire lo sviluppo, la standardizzazione e la valutazione della metodologia di ricerca e di applicazione clinica in Neonatologia, anche mediante la costituzione di Gruppi di Lavoro e
Task Force ad hoc;
c) tutelare la salute fisica e mentale del neonato e difenderne i diritti nella società sin dal periodo prenatale;
d) promuovere una fattiva collaborazione scientifica, didattica, organizzativa ed assistenziale con gruppi e società italiane e straniere di area neonatale, pediatrica e prenatale,
favorendo anche la formazione scientifica dei giovani ricercatori, le attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente;
e) promuovere la diffusione delle conoscenze e l'insegnamento nel campo della Neonatologia (anche attraverso congressi, convegni, riunioni e corsi di aggiornamento e di specializzazione),
nonche' favorire iniziative rivolte alla prevenzione delle malattie del neonato ed al riconoscimento degli aspetti sociali delle stesse;
f) promuovere il riconoscimento della Neonatologia come disciplina a livello degli organi centrali e regionali competenti, favorendo la corretta organizzazione delle cure del neonato in
tutti i suoi aspetti;
g) elaborare e validare linee guida, promuovere studi clinici e ricerche scientifiche finalizzate;
h) collaborare con gli organi di Governo nazionali e regionali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, la SIN favorisce l'integrazione fra le varie componenti operanti nell'area materno-infantile e pediatrica. Promuove ed attua una
collaborazione organica e permanente con la Federazione delle Società medico–scientifiche (FISM), con altre Società scientifiche di area pediatrica, con le Associazioni culturali e con le
Federazioni rappresentative di categorie professionali che perseguono nel nostro Paese, in parte o totalmente, gli stessi fini istituzionali.
La SIN interagisce e collabora con le analoghe Società ed Istituzioni scientifiche europee ed internazionali
ART. 4 – SOCI
I soci sono distinti in:
- Ordinari: medici pediatri italiani che dedicano la loro attività agli scopi di cui all'art. 3;
- Corrispondenti: medici stranieri con gli stessi requisiti di cui sopra;
- Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio e nella soluzione dei problemi dell'eta' evolutiva, con particolare riguardo all'eta'
neonatale;
- Aderenti: cittadini italiani che svolgono attivita' di particolare interesse pediatrico-neonatologico.
L'ammissione alla SIN come socio ordinario, su domanda scritta dall'aspirante socio, corredata da un breve curriculum ed appoggiata dalla firma di due soci ordinari, viene presentata al
C.D., e da questo valutata e decisa insindacabilmente.
In armonia con lo Statuto della Società Italiana di Pediatria i soci ordinari debbono essere iscritti alla Società Italiana di Pediatria. Medici non pediatri o anche professionisti di
estrazione non medica, non iscritti alla SIP, possono essere soci in numero non superiore al 20% (venti per cento) dei soci SIN regolarmente iscritti alla SIP, limite al di sopra del quale
decade automaticamente l'affiliazione.
ART. 5 – QUOTA SOCIALE, PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
I Soci Ordinari devono pagare annualmente la quota associativa nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.
I soci Onorari, Corrispondenti ed Aderenti sono esenti da ogni onere finanziario.
Il patrimonio della Società e' costituito dalle quote dei Soci ordinari e da somme o altri beni e valori di qualsiasi natura devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità
giuridiche per la realizzazione delle finalita' associative di cui all'art. 3.
Le entrate della SIN sono costituite da:
- quota sociale versata da ciascun Socio;
- altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea;
- contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici e privati;
- altri proventi che pervengano alla SIN a qualsiasi titolo.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 6 – ORGANI DELLA SIN
Sono organi della SIN:
- L'Assemblea generale dei Soci;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente
- Il Tesoriere;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Consiglio Interregionale.
- La Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio
ART. 7. – ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L'Assemblea generale dei Soci e' costituita dai Soci Ordinari, in regola con la quota sociale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ed in conformita' della Legge e dello Statuto sociale ed obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.
Viene convocata dal Presidente, con avviso inviato individualmente ai Soci ordinari, almeno trenta giorni prima della data di convocazione:
a) in seduta ordinaria, una volta all'anno in occasione di ogni Congresso Nazionale o del Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria;
b) in seduta straordinaria, per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ordinari.
Le modalita' di convocazione sono stabilite nel regolamento.
L'Assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione, se presente almeno la metà dei Soci e delibera validamente sui punti posti all'ordine del giorno; in seconda convocazione
l'Assemblea delibera validamente sui punti posti all'Ordine del giorno qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in sua vece dal Vicepresidente o da un delegato del Consiglio Direttivo.
Il Presidente e' assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea generale elegge in distinte votazioni, per schede segrete:
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Tesoriere;
- i sei membri del Consiglio Direttivo: due rappresentanti del Nord, due del Centro e due del Sud;
- i tre membri componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea:
- si esprime con voto sul bilancio finanziario e sull'attivita' della Societa';
- delibera sulle proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci;
- su proposta del Consiglio Direttivo nomina i Soci Corrispondenti, quelli Onorari e Aderenti;
- sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo designa la sede del Congresso Nazionale;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- delibera sull'importo della quota e sulla quota parte da devolvere alle Sezioni Regionali;
- delibera sullo scioglimento della Societa'.
Tutte le candidature, sostenute dalla firma di almeno 30 (trenta) soci ordinari, dovranno essere inviate con raccomandata al Presidente almeno 90 (novanta) giorni prima della data delle
elezioni, al fine delle operazioni elettorali. I 90 (novanta) giorni intercorrono tra la data (esclusa) del timbro postale e la data (esclusa) delle elezioni.
ART. 8 – PRESIDENTE - VICEPRESIDENTE - TESORIERE E CONSIGLIERI
Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea generale dei Soci e rimangono in carica per un triennio. Allo scopo di favorire la più ampia
partecipazione delle componenti societarie alla gestione scientifica, culturale e politica della SIP, tutti i Soci ordinari sono eleggibili alla carica di Presidente.
Tutti i soci ordinari in regola con le quote sociali costituiscono elettorato attivo e passivo. Il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed i Consiglieri non sono immediatamente
rieleggibili nella stessa carica.
In caso di vacanza o di impedimento permanente del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo presidente che avverrà in occasione del
Congresso Nazionale immediatamente successivo. In questo caso il Vicepresidente è comunque eleggibile alla carica di Presidente alle elezioni immediatamente successive.
In caso di vacanza del Tesoriere subentra nella carica un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo fino alla prima seduta ordinaria dell'Assemblea generale.
Il Presidente rappresenta la Società in ogni occasione, in particolare rappresenta la Società nell'ambito della Consulta nazionale pediatrica, organo di coordinamento istituzionale e
scientifico per favorire la collaborazione tra la SIP e le Società affiliate. Inoltre viene interpellato dal Consiglio Direttivo della SIP per la scelta degli argomenti attinenti alla
Neonatologia oggetto dell'annuale "Congresso Italiano di Pediatria".
Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea generale, il Consiglio Interregionale ed i Congressi Nazionali.
Indice i referendum negli intervalli tra i Congressi su delibera del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci ordinari.
Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea generale, del Consiglio Interregionale.
Provvede a far conservare lo statuto ed il regolamento.
Presenta annualmente all'Assemblea generale una relazione sull'attività del C.D. e della SIN.
Conserva l'Archivio Sociale.
Il Tesoriere ha la responsabilità del bilancio finanziario.- Il Tesoriere ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo il Conto consuntivo finanziario chiuso al 31 (trentuno) dicembre
di ogni anno, e controllato dai Revisori dei Conti, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo. Presenta annualmente la relazione finanziaria all'Assemblea generale per
l'approvazione. Il Tesoriere ha la responsabilità di presentare entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo al consiglio direttivo al fine della sua approvazione
ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' costituito da:
a) il Presidente
b) il Vicepresidente
c) il Tesoriere
d) 6 membri (Nord, Centro e Sud) eletti dall'Assemblea generale;
e) il Past-Presidente per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato.
In caso di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti fino a completamento del mandato del componente sostituito. I componenti subentranti, inclusi
il Vicepresidente e il Tesoriere sono rieleggibili.
La vacanza simultanea di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dello stesso e la sua rielezione da parte dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria o
straordinaria.
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Segretario.
Il Consiglio Direttivo nomina una Segretaria Amministrativa contabile.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto e operazione che rientrino nelle finalità della SIN e che non siano prerogativa
dell'Assemblea entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico.
E precisamente:
- delibera sulle attività della SIN, in armonia con lo statuto, coi regolamenti e con i mandati dell'Assemblea generale, nonché tenendo conto delle proposte formulate dal Consiglio
Interregionale;
- nomina i Soci Ordinari e propone all'Assemblea generale le nomine dei Soci Corrispondenti, Onorari e Aderenti;
- amministra il patrimonio della Società;
- nomina il Direttore ed i componenti del Comitato di Redazione del Bollettino Societario SIN-Informa e del sito SIN;
- indice annualmente il Congresso Nazionale e ne definisce il programma scientifico;
- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- ove richiesto il Consiglio Direttivo della SIN designa i rappresentanti a far parte delle Commissioni permanenti o di altri organi consultivi o rappresentativi nell'ambito della
SIP.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente da effettuarsi a mezzo di lettera o fax o posta elettronica almeno 10 (dieci) giorni prima
della data fissata per la riunione.
Il Presidente è tenuto a convocare prontamente il Consiglio anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da tre componenti del Consiglio Direttivo.
Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 48 (quarantotto) ore prima della riunione tramite telegramma.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ordinari.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni consulenti e persone estranee al Consiglio stesso.
Di ogni riunione viene redatto un verbale delle decisioni adottate che sottoscritto dal Presidente e da un membro del Consiglio Direttivo con funzioni di Segretario, è conservato agli atti
della Società ed è a disposizione dei membri del Consiglio Direttivo o di qualsiasi socio ordinario che ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo.
Il testo parziale scritto o registrato del verbale, anche in forma parziale, non può essere reso pubblico senza autorizzazione del Consiglio Direttivo e/o del Presidente.
ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri che rimangono in carica per 3 (tre) anni e possono essere eletti per due mandati consecutivi.
Il Collegio adempie ai controlli sulla regolarità contabile del conto consuntivo finanziario della SIN. A tale scopo, esso si riunisce ogni anno entro il 30 (trenta) aprile.
ART. 11 - CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale della Societa' Italiana di Neonatologia e' la manifestazione ufficiale della SIN, ha luogo ogni anno ed è contraddistinto da un numero progressivo. La sede viene
stabilita dalla Assemblea generale dei soci l’anno precedente, sulla base di proposte presentate al Consiglio Direttivo e da questo valutate.
Il programma scientifico del Congresso è definito dal Consiglio Direttivo sulla base delle indicazioni ad esso pervenute.
I Soci che intendono indire riunioni a carattere non solamente locale o regionale su argomenti conformi all'Art.3 sono tenuti a darne comunicazione al Presidente della SIN con almeno
quattro mesi di anticipo.
ART. 12 - ATTIVITA' REGIONALI
I membri della Società Italiana di Neonatologia sono riuniti in nuclei operativi a carattere regionale, con lo scopo di realizzare le finalità statutarie nell'ambito delle singole
Regioni.
L'Assemblea regionale, costituita da tutti gli iscritti di quella Regione, deve essere convocata almeno due volte all'anno, elegge con la maggioranza semplice dei voti un proprio
Presidente, che dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.
Il Presidente regionale mantiene rapporti con il Presidente e con il Consiglio Direttivo della SIN e fa parte di diritto del Consiglio Interregionale; convoca l'Assemblea regionale.
L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta di almeno un quinto degli iscritti. Il Presidente regionale è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della gestione dei
fondi destinati alle attività regionali. La carica di Presidente di sezione regionale è incompatibile con ogni altra carica societaria elettiva a carattere nazionale.
Ogni gruppo regionale elegge un Comitato di Coordinamento che affianca il proprio rappresentante.
Il Presidente ed il Comitato di Coordinamento hanno il compito di promuovere e coordinare a livello regionale attività scientifiche e di ricerca, iniziative didattiche e di aggiornamento
professionale, interventi organizzativi ed assistenziali in armonia con l'art. 3 del presente statuto e con quanto proposto e deliberato dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea generale e
dal Consiglio Interregionale.
Il Presidente regionale della SIN, ed il Presidente della Sezione Regionale della SIP, coordinano le proprie attività al fine di proporsi come validi interlocutori per le autorità
politiche, amministrative e sanitarie responsabili della politica sanitaria regionale per l'età evolutiva, con particolare riguardo al neonato.
ART. 13 – CONSIGLIO INTERREGIONALE
Il collegamento costante tra le attivita' regionali ed il Consiglio Direttivo e' mantenuto dal Consiglio Interregionale.
Il Consiglio Interregionale è costituito dal Presidente e dal Segretario nazionali, e dai Presidenti Regionali eletti in ogni singola Regione.
Il Consiglio Interregionale è convocato dal Presidente della SIN per discutere problemi di particolare importanza e deve comunque essere convocato almeno una volta all'anno. Può inoltre
essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei Soci ordinari della Società.
Il Consiglio Interregionale ha compiti consultivi.
ART. 14 – COMMISSIONI
Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa, puo' istituire Commissioni Consultive per lo studio di specifici problemi attinenti le finalita' della SIN.
Esso designa i componenti delle Commissioni ed il loro Presidente.
ART. 15 - GRUPPI DI STUDIO
I Soci interessati a particolari argomenti o problemi possono costituire Gruppi di Studio. Questi Gruppi possono operare in collegamento con Gruppi affini di altre Società medico –
scientifiche e devono essere costituiti da un numero minimo di Soci ordinari SIN, come indicato nel regolamento che li disciplina. Possono far parte del Gruppo di studio professionisti non
medici, in numero non superiore al 20% (venti per cento) degli iscritti Soci SIN componenti del Gruppo.
L'istituzione, il regolamento, le principali iniziative e il consuntivo annuale di ogni Gruppo di Studio devono essere approvati dal Consiglio Direttivo e non devono comunque essere in
contrasto con gli orientamenti generali della SIN.
Il Consiglio Direttivo può designare un suo componente a rappresentarlo presso il Segretario del Gruppo.
I Segretari dei Gruppi di Studio possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi e partecipano di diritto alla Conferenza Nazionale dei Gruppi di Studio (CoNaGS) della SIN, che
contribuisce alla programmazione dell'attività scientifico – culturale della Società. La Conferenza Nazionale è composta dal Presidente, dal Segretario Nazionale e dai Segretari dei Gruppi
di Studio. E' presieduta dal Presidente della SIN e viene da lui convocata almeno una volta all’anno.
La carica di segretario di gruppo di studio è incompatibile con ogni altra carica societaria elettiva a carattere nazionale e con la carica di Presidente di Sezione Regionale. I Segretari
dei Gruppi di Studio vengono interpellati dal Consiglio Direttivo per la scelta degli argomenti oggetto del Congresso Nazionale.
Il Gruppo decade se non mantiene la quota numerica prevista nel regolamento, se non presenta il consuntivo annuale al Consiglio Direttivo o se il rapporto non Soci SIN /Soci SIN supera il
20% (venti per cento).
ART. 16 – SOCIETA' COLLEGATE
La Società Italiana di Neonatologia intrattiene rapporti di collaborazione ed interazione con tutte le Società scientifiche che abbiano interessi neonatologici ed a tal fine può
conferire la denominazione di Società Collegata a quelle Società non di estrazione neonatologica che ne facciano richiesta, sempre che le stesse riconoscano come proprio l'art. 3 dello
Statuto.
La denominazione di Società Collegata deve essere confermata annualmente dal Consiglio Direttivo.
ART. 17 - BOLLETTINO SIN – INFORMA
SIN - Informa è il bollettino ufficiale della SIN.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato di redazione composto dal Direttore e da un Coordinatore della Redazione che è un componente del Consiglio Direttivo ed ha il compito di esercitare
funzioni di raccordo editoriale con il Consiglio Direttivo stesso.
Il Direttore dura in carica tre anni e può essere può riconfermata dal Consiglio Direttivo per non più di due mandati consecutivi. La carica di Direttore è incompatibile con ogni altra
carica elettiva societaria a carattere nazionale, con la carica di Segretario di Gruppo di Studio e di Presidente di Sezione Regionale.
Obiettivi di SIN - Informa sono:
- l'informazione sulle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo della SIN nell'ambito delle sue sedute;
- la diffusione di comunicazioni pervenute al Comitato di redazione, riguardanti attività delle sezioni regionali, dei gruppi di studio, delle task-force e di eventuali Commissioni
Consultive;
- la pubblicazione di linee guida, raccomandazioni, percorsi diagnostico-terapeutici, ecc. emanati dai gruppi di studio e validati dal Consiglio Direttivo della SIN;
- le comunicazioni relative a corsi, congressi, ed eventi formativi con particolare riferimento alle iniziative didattiche afferenti all'aggiornamento professionale ed alla formazione
permanente in ambito neonatologico.
Il sito WEB della SIN rappresenta lo strumento di comunicazione in internet della Società.
Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato di redazione, composto dal Direttore e da due membri, di cui almeno uno componente del C.D.
Il Direttore e il Comitato di Redazione durano in carica tre anni e Il Consiglio Direttivo può riconfermarli per non più di due mandati consecutivi.
Gli obiettivi del sito WEB della SIN sono, in altro ambito, i medesimi di SIN – Informa.
ART. 18 – REGOLAMENTO
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo elaborano ed aggiornano il Regolamento da affiancare al presente Statuto per il funzionamento della SIN, con particolare riguardo a:
a) le modalità dettagliate per le future candidature ed elezioni alle cariche sociali della SIN, inclusi i Presidenti regionali e i rispettivi comitati di coordinamento;
b) le modalità di funzionamento dei Gruppi regionali;
c) le modalità di funzionamento delle Task-Forces e dei Gruppi di Studio;
d) le modalità di diffusione dei documenti ufficiali della SIN, delle Task-Forces e dei Gruppi di Studio;
e) ogni altra questione riguardante il funzionamento della SIN che il Comitato Direttivo ritenga debba essere maggiormente dettagliata tramite il regolamento.
ART. 19 – RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
ART. 20 - FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI
Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti pubblici o privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto d'interessi con il
S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
ART. 21 – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA (ECM)
Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e
di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
ART. 22 – VERIFICA DELLE ATTIVITA' SVOLTE
Il tipo e la qualità delle attività svolte dalla SIN e' sottoposta al sistema di gestione della qualità ed alla verifica del Consiglio Direttivo.
ART. 23 – SCIOGLIMENTO
L'Assemblea generale, convocata in seduta ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza semplice, lo scioglimento della Societa'.
L'Assemblea generale decide sulla destinazione del patrimonio sociale.
ART. 24 – MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale convocata in seduta ordinaria o straordinaria con votazione a maggioranza dei presenti.
Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Societa'.
Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modifiche proposte almeno un mese
prima della convocazione dell'Assemblea stessa.